Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area  di  crisi
  industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio. 
 
  1. L'area industriale di Piombino e'  riconosciuta  quale  area  in
situazione di crisi industriale complessa ai  fini  dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7  agosto
2012, n. 134. 
  2.  Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione  degli   interventi
necessari al raggiungimento delle finalita'  portuali  ed  ambientali
previste dal nuovo  Piano  Regolatore  Portuale,  ((  attuando,  come
previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi  intervento,
il piano di caratterizzazione e di bonifica  dei  sedimenti,  ))  con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Presidente
della  Regione  Toscana  e'  nominato,  ((  senza  diritto  ad  alcun
compenso,  indennita',  rimborso   spese   ed   emolumento   comunque
denominato e, comunque senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,  ))  Commissario  straordinario,  autorizzato   ad
esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni.  Il  Commissario  resta  in
carica per  la  durata  di  un  anno,  prorogabile  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare. 
  3.  Il  Commissario  assicura  la  realizzazione  degli  interventi
urgenti  di  cui  al  presente  articolo  e,  per  ogni   adempimento
propedeutico o comunque connesso, puo' avvalersi degli uffici e delle
strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale  altresi'
dell'Autorita' Portuale di Piombino e del Comune di  Piombino,  quali
soggetti attuatori. 
  4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e  2-octies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  e  successive
modificazioni. 
  (( 5. Al fine  di  consentire  la  realizzazione  degli  interventi
infrastrutturali destinati all'area portuale di  Piombino,  il  CIPE,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,  delibera  in  ordine  al  progetto
definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra  l'intersezione  della
strada statale 398 fino allo  svincolo  di  Gagno  -  compreso  nella
bretella di collegamento  al  porto  di  Piombino,  parte  integrante
dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, approvato  con  delibera
CIPE  n.  85/2012  del  3  agosto  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2012. L'impegno finanziario  per  la
realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada
statale 398  fino  allo  svincolo  di  Gagno  -  e'  a  carico  della
concessionaria Societa' Autostrada Tirrenica (SAT), in conformita' ed
in coerenza con il  piano  economico  finanziario  dell'intera  opera
dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia anch'esso  da  sottoporre
al CIPE. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE  con
le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012. )) 
  6. Per assicurare l'attuazione degli interventi (( di cui ai  commi
1 e 2 del presente articolo, il Ministero dello  sviluppo  economico,
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ))   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Autorita'  portuale   di
Piombino, la Regione  Toscana  e  il  Comune  di  Piombino  stipulano
apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  al  fine  di  individuare  le
risorse destinate agli specifici interventi (( per l'area industriale
di  Piombino  e  per  le  finalita'  infrastrutturali,  portuali   ed
ambientali, )) anche in deroga ad  eventuali  diverse  finalizzazioni
previste dalla normativa vigente,  da  trasferire  ((  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto )) all'apposita contabilita' speciale  intestata  al
Commissario straordinario. 
  (( 7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi  di  cui
al comma 6, finanziati con le risorse statali  erogate  alla  regione
Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni  di  euro
per l'anno 2013, nonche' finanziati  con  le  risorse  della  regione
Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per
l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita'  interno
degli  enti  per  la  quota  di  rispettiva  competenza   che   sara'
individuata dal Commissario straordinario e comunicata  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore  del  limite
di cui al  periodo  precedente  necessita  di  previa  relazione  del
Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessita'  ancora
da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti  finanziari
sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7-bis. In relazione alle tematiche della produzione  siderurgica  e
della riqualificazione delle attivita' industriali e portuali  e  del
recupero ambientale, l'area industriale di  Trieste  e'  riconosciuta
quale area di crisi industriale complessa ai sensi  dell'articolo  27
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  7-ter.  Al  fine  di  predisporre  gli  interventi  necessari  alla
gestione dell'area di crisi industriale  complessa  si  applicano  le
disposizioni richiamate al comma 7-bis. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si trascrive il  testo  vigente  dell'articolo  27  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,   convertito   con
          modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134: 
              «Art. 27  (Riordino  della  disciplina  in  materia  di
          riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree  di
          crisi industriale complessa) 
              1. Nel quadro della strategia europea per la  crescita,
          al  fine  di  sostenere  la  competitivita'   del   sistema
          produttivo nazionale, l'attrazione  di  nuovi  investimenti
          nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei  casi
          di situazioni di crisi industriali  complesse  con  impatto
          significativo  sulla  politica  industriale  nazionale,  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta  Progetti  di
          riconversione   e   riqualificazione   industriale.    Sono
          situazioni di crisi industriale complessa,  quelle  che,  a
          seguito  di  istanza  di   riconoscimento   della   regione
          interessata,  riguardano  specifici  territori  soggetti  a
          recessione economica e perdita occupazionale  di  rilevanza
          nazionale derivante da: 
              una crisi di una o  piu'  imprese  di  grande  o  media
          dimensione con effetti sull'indotto; 
              una grave crisi di uno  specifico  settore  industriale
          con elevata specializzazione nel territorio. 
              Non sono oggetto di intervento le situazioni  di  crisi
          che  risultano  risolvibili  con  risorse  e  strumenti  di
          competenza regionale. 
              2. I Progetti di  cui  al  comma  1  promuovono,  anche
          mediante cofinanziamento  regionale  e  con  l'utilizzo  di
          tutti i regimi d'aiuto  disponibili  per  cui  ricorrano  i
          presupposti,  investimenti  produttivi  anche  a  carattere
          innovativo, la riqualificazione delle aree interessate,  la
          formazione del capitale umano,  la  riconversione  di  aree
          industriali   dismesse,   il    recupero    ambientale    e
          l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
          infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. 
              Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
          5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181,  come  esteso
          dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  si
          applica esclusivamente per  l'attuazione  dei  progetti  di
          riconversione e riqualificazione industriale. 
              3.  Per  assicurare  l'efficacia  e  la   tempestivita'
          dell'iniziativa,   i   Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione   industriale   sono   adottati   mediante
          appositi  accordi  di  programma   che   disciplinano   gli
          interventi agevolativi, l'attivita' integrata e  coordinata
          di amministrazioni centrali, regioni,  enti  locali  e  dei
          soggetti pubblici e privati,  le  modalita'  di  esecuzione
          degli interventi e la verifica dello stato di attuazione  e
          del rispetto delle  condizioni  fissate.  Le  opere  e  gli
          impianti  compresi  nel   Progetto   di   riconversione   e
          riqualificazione industriale sono  dichiarati  di  pubblica
          utilita', urgenti ed indifferibili. 
              4. Le conferenze di servizi strumentali  all'attuazione
          del Progetto sono  indette  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
          7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa  in
          materia di interventi di bonifica e risanamento  ambientale
          dei siti contaminati. 
              5. La concessione di finanziamenti  agevolati  mediante
          contributo in conto interessi  per  l'incentivazione  degli
          investimenti di cui al decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.
          120, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  maggio
          1989, n. 181, e' applicabile, nell'ambito dei  progetti  di
          cui al comma 1 in  tutto  il  territorio  nazionale,  fatte
          salve le soglie di intervento  stabilite  dalla  disciplina
          comunitaria per  i  singoli  territori,  nei  limiti  degli
          stanziamenti disponibili a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Per la definizione e l'attuazione  degli  interventi
          del   Progetto   di   riconversione   e    riqualificazione
          industriale,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  si
          avvale  dell'Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
          investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa,  S.p.A.,  le  cui
          attivita' sono disciplinate mediante  apposita  convenzione
          con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Gli  oneri
          derivanti dalle predette convenzioni sono  posti  a  carico
          delle risorse assegnate all'apposita sezione del  fondo  di
          cui all'articolo 23, comma 2  utilizzate  per  l'attuazione
          degli accordi di  cui  al  presente  articolo,  nel  limite
          massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 
              7. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          elabora  misure  volte   a   favorire   il   ricollocamento
          professionale dei lavoratori interessati da  interventi  di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Tali  misure
          possono essere realizzate  mediante  il  coinvolgimento  di
          imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di  supporto
          alla ricollocazione, a  condizione  che  siano  autorizzate
          allo svolgimento di tale attivita' ai  sensi  dell'articolo
          4, comma 1, lettere a) ed e), del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente  comma
          possono  essere  cofinanziate  dalle  regioni,  nell'ambito
          delle rispettive azioni  di  politica  attiva  del  lavoro,
          nonche' dai fondi paritetici  interprofessionali  nazionali
          per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          decreto di natura non regolamentare, da adottare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge, disciplina le  modalita'  di  individuazione
          delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
          i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Il  Ministro
          dello sviluppo economico impartisce le opportune  direttive
          all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la  priorita'  di
          accesso agli interventi di propria competenza. 
              9.  All'attuazione  degli   interventi   previsti   dai
          Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
          relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede  a
          valere  sulle   risorse   finanziarie   individuate   dalle
          Amministrazioni  partecipanti  di  cui  al   comma   3   e,
          relativamente agli interventi agevolativi, a  valere  sulle
          risorse stanziate sugli  strumenti  agevolativi  prescelti,
          ovvero,  qualora  non  disponibili,  sul   Fondo   di   cui
          all'articolo  23,  comma  2.  Le  attivita'  del   presente
          articolo sono  svolte  dalle  amministrazioni  territoriali
          partecipanti  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              10.  Le  risorse  destinate  al   finanziamento   degli
          interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del  15
          maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
          agli impegni assunti e  per  finanziare  eventuali  domande
          oggetto di istruttoria alla data di entrata in  vigore  del
          presente   decreto-legge,   affluiscono   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate  nel  medesimo
          importo con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  richiesta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico  per  la  successiva
          assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. 
              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio». 
              Si   trascrive   il   testo   dell'articolo   13    del
          decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  recante  «Disposizioni
          urgenti  per  favorire   l'occupazione»,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 23  maggio  1997,  n.  135,  come
          modificato dall'articolo 14 della legge 17 maggio 1999,  n.
          144 e dall'articolo 6 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
          7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo  2005,
          n. 43: 
              «Articolo 13.  (Commissari  straordinari  e  interventi
          sostitutivi) 
              1.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuate le  opere  ed  i  lavori,  ai  quali  lo  Stato
          contribuisce,  anche  indirettamente  o  con   apporto   di
          capitale, in tutto  o  in  parte  ovvero  cofinanziati  con
          risorse  dell'Unione  europea,   di   rilevante   interesse
          nazionale per le implicazioni occupazionali ed  i  connessi
          riflessi sociali,  gia'  appaltati  o  affidati  a  general
          contractor in concessione  o  comunque  ricompresi  in  una
          convenzione quadro oggetto di  precedente  gara  e  la  cui
          esecuzione, pur potendo  iniziare  o  proseguire,  non  sia
          iniziata  o,  se   iniziata,   risulti   anche   in   parte
          temporaneamente comunque sospesa. Con  i  medesimi  decreti
          del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono
          nominati uno o piu' commissari straordinari. 
              2. Nel termine perentorio di trenta giorni  dalla  data
          della pubblicazione dell'elenco  di  cui  al  comma  1,  le
          amministrazioni competenti adottano i provvedimenti,  anche
          di  natura  sostitutiva,  necessari  perche'   l'esecuzione
          dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio,  salvi  gli
          effetti dei provvedimenti giurisdizionali. 
              3. La pronuncia sulla compatibilita'  ambientale  delle
          opere di cui al comma 1, ove  non  ancora  intervenuta,  e'
          emessa entro sessanta giorni dalla richiesta. 
              4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al  comma
          2, il commissario straordinario di cui al comma 1  provvede
          in  sostituzione  degli  organi  ordinari  o  straordinari,
          avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
          regionale,  provinciale   o   comunale,   i   provvedimenti
          necessari  ad  assicurare  la  tempestiva  esecuzione  sono
          comunicati  dal  commissario  straordinario  al  presidente
          della regione o della provincia, al  sindaco  della  citta'
          metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale  e'
          prevista, od in corso, anche se  in  parte  temporaneamente
          sospesa, la realizzazione  delle  opere  e  dei  lavori,  i
          quali,  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione,  possono
          disporne la sospensione,  anche  provvedendo  diversamente;
          trascorso tale termine  e  in  assenza  di  sospensione,  i
          provvedimenti del commissario sono esecutivi. 
              4-bis. Per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  ai
          precedenti commi i commissari  straordinari  provvedono  in
          deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
          della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti  di
          lavori, servizi e forniture, della normativa in materia  di
          tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
          storico, artistico  e  monumentale,  nonche'  dei  principi
          generali dell'ordinamento. 
              4-ter. I provvedimenti emanati  in  deroga  alle  leggi
          vigenti devono  contenere  l'indicazione  delle  principali
          norme cui si intende derogare e devono essere motivati. 
              4-quater. Il  commissario  straordinario,  al  fine  di
          consentire  il   pronto   avvio   o   la   pronta   ripresa
          dell'esecuzione  dell'opera  commissariata,   puo'   essere
          abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni  di
          stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
          n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti  all'avvio  o
          alla ripresa  dei  lavori.  Nei  casi  di  risoluzione  del
          contratto    d'appalto    pronunciata    dal    commissario
          straordinario,    l'appaltatore    deve    provvedere    al
          ripiegamento dei cantieri che  fossero  gia'  allestiti  ed
          allo sgombero delle aree di lavoro  e  relative  pertinenze
          nel termine a tal fine assegnato dallo  stesso  commissario
          straordinario; in caso  di  mancato  rispetto  del  termine
          assegnato, il commissario straordinario provvede  d'ufficio
          addebitando all'appaltatore i relativi oneri  e  spese.  Ai
          fini  di  cui  al  secondo  periodo  non  sono   opponibili
          eccezioni od azioni  cautelari,  anche  possessorie,  o  di
          urgenza o comunque denominate che impediscano  o  ritardino
          lo sgombero e ripiegamento anzidetti. 
              5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  puo'  disporre,  in   luogo   della
          prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
          l'utilizzazione delle somme non impegnabili  nell'esercizio
          finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
          realizzazione  degli  adeguamenti  previsti   dal   decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modificazioni, negli edifici demaniali o in  uso  a  uffici
          pubblici. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30. 
              6. Al fine di assicurare l'immediata  operativita'  del
          servizio tecnico di cui all'articolo  5,  comma  3,  L.  11
          febbraio 1994, n. 109, e  successive  modificazioni,  anche
          allo scopo di provvedere  alla  pronta  ricognizione  delle
          opere per le quali sussistano cause ostative alla  regolare
          esecuzione, il Ministro dei lavori  pubblici  provvede,  in
          deroga all'articolo 1, comma 45, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, e successive modificazioni,  alla  copertura,
          mediante concorso  per  esami,  di  venticinque  posti  con
          qualifica di dirigente,  di  cui  cinque  amministrativi  e
          venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'articolo 5,
          comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 
              7. Al relativo onere, valutato in lire 1  miliardo  per
          l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a  decorrere  dal
          1998, si provvede  mediante  riduzione  dello  stanziamento
          iscritto al capitolo 6856 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo  utilizzando
          quanto a lire  1  miliardo  per  il  1997  l'accantonamento
          relativo al Ministero  del  tesoro  e  quanto  a  lire  2,5
          miliardi   per   ciascuno   degli   anni   1998   e    1999
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri. 
              7-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1,  saranno
          stabiliti i criteri  per  la  corresponsione  dei  compensi
          spettanti ai commissari straordinari  di  cui  al  medesimo
          comma  1.  Alla  corrispondente  spesa  si   fara'   fronte
          utilizzando i fondi  stanziati  per  le  opere  di  cui  al
          predetto comma 1». 
              Si trascrive il testo vigente  dell'articolo  2,  commi
          2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29  dicembre  2010,
          n.  225,  recante   «Proroga   di   termini   previsti   da
          disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
          tributaria e di sostegno alle  imprese  e  alle  famiglie»,
          convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio  2011,
          n. 10, come modificato da modificato dall'articolo 1, comma
          3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito  con
          modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100: 
              «2-septies. All'articolo 27, comma 1,  della  legge  24
          novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo e' inserito il
          seguente: «Per i provvedimenti  di  cui  all'  articolo  3,
          comma 1, lettera c-bis), della legge 14  gennaio  1994,  n.
          20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello  per
          la risposta ad eventuali richieste istruttorie, e'  ridotto
          a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo  emanante
          ha  facolta',  con  motivazione  espressa,  di  dichiararli
          provvisoriamente efficaci. Qualora la Corte dei  conti  non
          si esprima nei sette giorni i provvedimenti si  considerano
          efficaci. 
              2-octies.   I   funzionari   e   commissari   delegati,
          commissari di  Governo  o  in  qualunque  modo  denominati,
          nominati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
          autorizzati alla gestione di  fondi  statali,  titolari  di
          contabilita' speciali per la realizzazione  di  interventi,
          programmi e progetti o per lo  svolgimento  di  particolari
          attivita', rendicontano nei termini e secondo le  modalita'
          di cui  all'  articolo  5,  comma  5-bis,  della  legge  24
          febbraio  1992,  n.  225.  I  rendiconti   sono   trasmessi
          all'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze per il  controllo  e  per  il
          successivo  inoltro  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri, all'ISTAT e  alla  competente  sezione  regionale
          della  Corte  dei  conti.  Le  amministrazioni  interessate
          provvedono  agli  adempimenti  di  cui  al  presente  comma
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente». 
              La  delibera  CIPE  n.  85/2012  del  3  agosto   2012,
          pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2012, n. 300,  reca
          «Programma  delle  infrastrutture  strategiche  (legge   n.
          443/2001). Autostrada A12 Livorno -  Civitavecchia.  Tratta
          Tarquinia - San Pietro In Palazzi (Cecina) lotti 2, 3,  5A,
          6B    (CUP    F36G05000260008).    Approvazione    progetto
          definitivo». 
              La  delibera  CIPE  n.  78/2010  del  22  luglio  2010,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2010, n. 235,
          reca  «Schema  di  convenzione  unica  tra  Anas  S.p.A.  e
          Societa' Autostrada tirrenica (SAT) S.p.A.». 
              Il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7
          ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni urgenti per  il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali»,  convertito
          con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come
          modificato dall'articolo 19, comma 1-bis, del decreto-legge
          29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,e' il seguente: 
              «2.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti».